Il contratto di sponsorizzazione al tempo del lockdown da Covid-19

Il contratto di sponsorizzazione al tempo del lockdown da Covid-19

Quale destino attende la sponsorizzazione sportiva con il blocco in corso degli eventi?

Approfondimento a cura dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Piemonte
Avv. Domenico Filosa – Coordinatore
Avv. Fabio Fornarino – Vicecoordinatore

Come è noto, a seguito delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, tutti gli eventi sportivi (tra cui i campionati di ogni ordine e grado) sono stati sospesi – allo stato – fino a data da destinarsi.

La spada di Damocle del possibile annullamento dei campionati da parte degli organizzatori tiene col fiato sospeso l’intero mondo sportivo, conscio delle pesanti ripercussioni economiche di questa situazione d’emergenza.

Con ogni probabilità, gli effetti dell’attuale situazione si riverbereranno anche sulla sorte dei contratti di sponsorizzazione attualmente in essere e su quelli che sarebbero stati negoziati in futuro.

Ma andiamo nel dettaglio.

Il contratto di sponsorizzazione è un negozio giuridico che in gergo si qualifica come “atipico” e “sinallagmatico”.

È atipico, in quanto la sua disciplina non è prevista dal codice civile.

È sinallagmatico, in quanto c’è uno scambio di prestazioni tra le parti.

Difatti, a fronte del pagamento di un corrispettivo (il versamento di una somma di denaro, talvolta distinta in un compenso base (detta anche “fee”) e bonus, o la fornitura di materiale tecnico) da parte di un soggetto (lo sponsor), l’altra parte (lo sponsee) (a seconda dei casi, l’atleta o la società) si impegna a tenere una serie di comportamenti (obblighi di facere), accomunati dalla funzione di fornire visibilità – sottesa ad un auspicato vantaggio commerciale – al marchio dello sponsor durante gli eventi organizzati.

La sponsorizzazione è un contratto estremamente diffuso nel professionismo, dove riguarda tanto i club, quanto gli atleti, ma può esserci anche nel dilettantismo.

Anzitutto, chiariamo brevemente la differenza tra sponsorizzazione e pubblicità.

Con la sponsorizzazione viene realizzato uno specifico abbinamento tra l’evento sportivo e la promozione dello sponsor (del suo marchio o del suo nome).

La pubblicità è, invece, quell’attività promozionale che è solo occasionale rispetto ad un evento sportivo.

Ad esempio, nel caso di cartelloni e striscioni pubblicitari a bordo campo.

Ma, cosa più importante, sponsorizzazioni e pubblicità differiscono soprattutto per il trattamento tributario (soprattutto ai fini dell’IVA).

Se si può applicare, difatti, il regime semplificato portato dalla L.398/91 (noto a tutti gli operatori del settore), l’IVA da versare sui proventi da sponsorizzazioni sarà del 90% dell’IVA indicata in fattura.

Per quanto riguarda le pubblicità, al contrario, si dovrà versare (in linea generale) solo il 50% dell’IVA indicata in fattura ed al ricorrere di particolari condizioni, addirittura solo il 10%.

Ciò posto, quali possibili implicazioni potranno avere questi tipi di contratti a seguito dell’attuale crisi pandemica?

A seguito delle prescrizioni normative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, si prospettano una serie di ipotesi nelle quali vari eventi in calendario (singole gare, tornei o campionati) verranno annullati e pertanto lo sponsee non sarà (più) in grado di adempiere quantomeno ad una parte delle prestazioni che si era impegnato a rispettare.

Dall’altra parte, lo sponsor stesso potrebbe non avere più interesse a pagare il prezzo rateale della sponsorizzazione alla luce della mancata visibilità del proprio marchio dovuta all’annullamento degli eventi sportivi.

Quale sorte attende pertanto i contratti di sponsorizzazione attualmente in essere?

Anticipiamo subito che l’accordo di sponsorizzazione è uno di quei contratti che non deve necessariamente essere scritto per la sua validità. La forma scritta è, tuttavia, fortemente consigliata per motivi probatori e fiscali.

Distinguiamo, quindi, più ipotesi.

  1. Le parti avevano già previsto nel contratto scritto le conseguenze a seguito dell’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) delle proprie obbligazioni, per cause non imputabili alla parte inadempiente. Ad esempio, in caso di futuri divieti da parte della Pubblica Autorità di svolgere eventi sportivi;
  2. Le parti non avevano previsto nel contratto scritto le possibili future situazioni negative non dipendenti dalla propria responsabilità.

Il primo caso è più semplice.

Varranno, difatti, gli accordi che sono stati predeterminati dalla volontà delle parti nelle specifiche clausole del contratto. Ad esempio, la riduzione parziale del corrispettivo dovuto da parte dello sponsor; la restituzione integrale del medesimo; il mantenimento dello stesso contratto con rinnovo automatico per la stagione agonistica successiva, senza alcun ulteriore pagamento del prezzo della sponsorizzazione o ad un nuovo prezzo vantaggioso.

Se, al contrario, il contratto di sponsorizzazione non contiene alcuna previsione in merito, occorrerà rifarsi alle norme generali sui contratti (posto che, come anticipato, quello di sponsorizzazione è un contratto atipico) previste dal nostro Codice Civile.

In particolare, si dovranno valutare le norme previste dagli artt. 1218, 1256, 1463 c.c, per i quali il debitore (lo sponsee) è sollevato dalla propria obbligazione per impossibilità sopravvenuta, se la causa non è a lui non imputabile.

Detta impossibilità conduce all’estinzione dell’obbligazione, qualora si tratti di impossibilità definitiva.

Qualora, invece, l’impossibilità sia solo temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo nell’adempimento, fino a che perdura tale impossibilità.

 L’obbligazione si estingue se, in relazione alla natura dell’oggetto della stessa, il debitore non può essere ritenuto obbligato ad adempiervi o il creditore non ne abbia più interesse (il che, ad esempio, potrebbe verificarsi nel caso di un torneo dilettantistico che viene sospeso e rinviato dagli organizzatori all’anno successivo con sopraggiunte prescrizioni di sicurezza per la presenza del pubblico tali da non rispettare più le aspettative di visibilità dello sponsor).

Il debitore, dal canto suo, non può richiedere la controprestazione dovuta dalla controparte (pagamento del prezzo o della rata) e, per l’applicazione dell’istituto della ripetizione d’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., dovrebbe restituire proporzionalmente quella che ha già ricevuto (nel caso di fee già versata per l’intera stagione agonistica).

La risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e l’attivazione dei rimedi restitutori, possono essere invocate da entrambe le parti del contratto.

I suddetti istituti, infatti, possono essere attivati non solo nel caso in cui l’adempimento dell’obbligazione del debitore sia divenuto impossibile, ma anche quando sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte (e questo è il caso tipico che ricorre nell’ipotesi di impossibilità per lo sponsee di utilizzare la fornitura dello sponsor tecnico connessa ad un evento che verrà rinviato in un periodo con differenti condizioni climatiche che richiedano l’utilizzo di materiali tecnici diversi da quelli oggetto del contratto di sponsorizzazione).

Sulla sorte dei rapporti di sponsorizzazione già in essere, si prospettano, pertanto, di massima, due possibili scenari, in caso di annullamento degli eventi sportivi:

– una delle parti del contratto vorrà invocare l’impossibilità sopravvenuta per azionare i rimedi previsti dagli accordi;

– sponsee e sponsor manterranno inalterato il negozio giuridico in fieri, utilizzando le conseguenze sulla visibilità del marchio sponsorizzato come leva contrattuale (sempre nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza) in caso di negoziazione del rinnovo delle condizioni economiche della partnership per la futura stagione agonistica.

Nella pratica, è facile immaginare che la prima opzione verrà percorsa dalle parti che non hanno uno specifico interesse (per la natura stessa o per l’oggetto dell’accordo, o perché trattasi di sponsorizzazione di un evento singolo) a mantenere il rapporto di sponsorizzazione anche per gli anni a venire.

Al contrario, opteranno per la seconda ipotesi quelle parti che intenderanno prolungare i rapporti negoziali in essere, rideterminandone la portata economica per ambo gli interessati.


Pubblicazione a cura dell’Avv. Fabio Fornarino sulla Rivista scientifica “Sprint e Sport” di maggio 2020;