Il doping di squadra: conseguenze per le squadre e tutela dell’organizzatore dell’evento.

Il doping di squadra: conseguenze per le squadre e tutela dell’organizzatore dell’evento.

Sintesi e slides dell’intervento come relatore dell’Avv. Fabio Fornarino nel webinar del 9.03.2021 intitolato “Aspetti giuridici del doping” organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – coordinamento per il Piemonte – con il Patrocinio del CONI.

Negli sport di squadra le squadre possono essere coinvolte in problematiche di doping direttamente  – in caso ad esempio di connivenza o di concorso da parte dei membri della squadra nella violazione delle Norme Sportive Antidoping (NSA) da parte di singoli atleti – o indirettamente – quando ad alcuni atleti della squadra vengono notificate violazioni delle NSA.

Nel primo caso la responsabilità dei singoli autori della connivenza o del concorso potrà condurre al normale iter del procedimento disciplinare in materia di doping (cui si sommerà eventualmente il procedimento penale);nel secondo caso la squadra rischia le sanzioni previste in linea generale dall’art 11del Codice Mondiale Antidoping WADA (recepita, per quanto riguarda l’ordinamento sportivo interno, dall’art. 13 dell’Anti – doping Sports Code della Nado Italia -ver. 1.0 in vigore dal 1 gennaio 2021) e dei relativi standard internazionali.

La prima conseguenza è che nel caso in cui a più di un membro di una squadra (quindi non solamente di un atleta ma anche di una qualsiasi figura contrattualmente legata alla squadra) in uno sport di squadra sia stata notificata una violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l’organo preposto alla disciplina dell’evento (l’organizzatore dell’evento ma anche gli organi di governo di determinate realtà sportive – ad esempio la FIFA per il calcio professionistico o l’UCI per il ciclismo professionistico) dovrà svolgere un adeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell’evento stesso.

Tale previsione mira a tutelare l’interesse primario della salute degli atleti tramite un controllo più capillare di tutti gli atleti della squadra, per verificare che non vi sia un problema ambientale che possa aver favorito determinate condotte dei singoli soggetti coinvolti nel procedimento per il quale è stato emesso l’atto notificato (che può trattarsi di un esito di un controllo antidoping ma anche di una semplice notifica di invito all’interrogatorio della Procura Federale come persona informata sui fatti).

Nel caso, invece più di due membri di una squadra in uno sport di squadra abbiano commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l’organo preposto alla disciplina dell’evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

Inoltre l’organo preposto alla disciplina dell’evento può scegliere di fissare per l’evento norme che comminino sanzioni più severe di quelle di quelle citate dalla normativa WADA (ne è a tal proposito un esempio l’art. 7.12 dell’Union Cycliste Internationale Regulation (part. XIV – anti-doping rules – per il quale, se due o più corridori o altri soggetti sotto contratto con la squadra violano una NSA, la squadra può essere sospesa per un massimo di 45 giorni da ogni evento organizzato sotto l’egida della UCI).

In tal modo vengono tutelati gli interessi dell’organizzatore dell’evento, il quale rischierebbe conseguenze economiche dettate dalla possibile fuga delle sponsorizzazioni e dalla disaffezione del pubblico a seguito di una competizione falsata da scandali di doping, e l’interesse dell’intero sistema sportivo alla regolarità della competizione, base per la propria credibilità.

Vi è infine anche l’altrettanto fondamentale interesse della squadra a non subire delle conseguenze per condotte dei propri membri sulla base di una mera responsabilità oggettiva.

Tale interesse viene spesso mediato con gli altri citati interessi e la soluzione più comune nei regolamenti generali degli organi preposti alla disciplina di uno sport professionistico e nei regolamenti specificamente predisposti dagli organizzatori degli eventi, è la possibilità, riconosciuta alla squadra, in caso di plurime violazioni delle norme della NSA da parte dei propri membri, di rivolgersi ad una specifica commissione espressamente predisposta per l’evento e dimostrare la propria estraneità alle condotte che potrebbero fondare una sanzione ai danni della squadra.

A tal proposito, viene di norma riconosciuto grande rilievo ai regolamenti interni predisposti dalla squadra, di concerto con professionisti giuristi e sanitari con lo scopo di identificare i possibili rischi di violazione delle NSA e predisporre forme di controllo tese a limitarne il più possibile l’incidenza, documenti di fatto assimilabili ai Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D.lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi all’interno della propria organizzazione.