La responsabilità penale dell’organizzatore di eventi sportivi

La responsabilità penale dell’organizzatore di eventi sportivi

Estratto della lezione, come docente formatore, tenuta alla Scuola dello Sport del CONI Piemonte del 27.11.2022 – avv. Fabio Fornarino

Il nesso causale fra l’evento e la condotta e l’assenza di cause autonome da sole in grado di verificare l’evento.

Per poter fondare un rimprovero penale ad un soggetto per un evento frutto di una condotta di un terzo occorre che costui rivesta una posizione di garanzia “di protezione” (di un soggetto da eventuali fonti di pericolo che potrebbero ledere la relativa incolumità personale) o “di controllo” (di una possibile fonte di pericolo – tutela dei terzi).

La sussistenza del nesso causale, in ambito penalistico, così come gli altri elementi costitutivi del reato, va provata «oltre ogni ragionevole dubbio» e devono essere assenti cause sopravvenute da sole sufficenti a determinare l’evento.

La Giurisprudenza a tal riguardo, con riferimento ad eventi lesivi occorsi nell’ambito di eventi sportivi, è molto prolifera. Ad esempio si riportano i seguenti indirizzi giurisprudenziali:

– «ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all’ipotesi di un processo non completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l’evento» (Cass. Sez. 4, n. 10626 del 19/2/2013);

«è configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta» Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016;

– è esclusa la responsabilità del gestore di un impianto sciistico quando la dinamica dell’incidente esclude l’evento come conseguenza della pericolosità in sè della cosa, ascrivendolo alla condotta consapevolmente e volontariamente rischiosa della vittima, secondo il principio di “libera autodeterminazione della vittima” che “impone di considerare l’evento come effetto della scelta da parte di un soggetto, che esclude la riferibilità anche ad altro agente” in quanto “la decisione di autoesporsi al pericolo… oltrepassa la condotta del primo agente esonerandolo in linea di principio dall’accollo dell’evento« […]”non si può imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire» e “quando si postula una governabilità della scelta della vittima si fa riferimento alla libera determinazione della stessa nelle condizioni date”. Sez. 4 n. 36920 del 2/7/2014.

Corollario indefettibile alla sussistenza della posizione di garanzia in capo all’organizzatore di eventi sportivi è il dovere di predisporre tutte le cautele necessarie alla sicurezza dei soggetti coinvolti, direttamente o incidentalmente, nell’evento (atleti, pubblico, collaboratori, eventuali passanti), modulate in base ai rischi che l’evento sportivo consente di configurare secondo un giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze concrete del caso e secondo un modello dell’homo eiusdem professionis et condicionis. («agente modello» che svolge la specifica tipologia di attività oggetto di organizzazione)

Alle regole cautelari generiche, frutto di regole di esperienza comuni, pertanto si sommeranno le regole specifiche richieste dalla situazione concreta e dalla tipologia di attività oggetto dell’evento, eventualmente integrate da prescrizioni ad hoc impartite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Ad esempio, l’organizzatore dell’evento dovrà prestare particolarmente attenzione ai seguenti aspetti:

– vigilanza sulla sicurezza astratta del percorso (scelta del percorso, eventuali deviazioni/modifiche a seconda del mutamento dello stato dei luoghi);

vigilanza concreta sulla sicurezza lungo il percorso;

– adempimento delle prescrizioni della Pubblica Amministrazione (ad es. prescrizioni prefettizie, compresi i sopralluoghi – esigenze di viabilità e sicurezza pubblica);

– rimozione di fonti di pericolo o – se non possibile – segnalazione all’autorità competente o protezione dalle fonti di pericolo (predisposizione di transenne, barriere di protezione o contenimento);

annullamento della manifestazione in caso di circostanze (ad esempio meteorologiche) tali da non poter garantire un giudizio di sicurezza del percorso a tutela degli atleti o del pubblico, a prescindere dal silenzio al riguardo dell’autorità di Pubblica Sicurezza.

– predisposizione di un servizio di pronto soccorso (come per qualunque evento, a prescindere da dove si svolga).

Uno dei quesiti che si ripropongono più ciclicamente su tali aspetti è se i suddetti adempimenti debbano essere curati dall’organizzatore dell’evento anche nel caso in cui la sicurezza stradale lungo il percorso di gara sia demandata agli organi di Pubblica Sicurezza.

La risposta è affermativa, perché i compiti di tutela e sicurezza della circolazione stradale (quale la sospensione temporanea della circolazione), demandati di norma all’Autorità di Pubblica Sicurezza, non contengono funzioni di vigilanza sulla sicurezza del percorso o sull’assenza di fonti di pericolo per i partecipanti all’evento sportivo, che rimangono in capo all’organizzatore

Pertanto, in caso di evento lesivo per l’atleta, a causa dell’omessa rimozione di fonti di pericolo, l’organizzatore potrà essere chiamato a rispondere penalmente dell’occorso.

«Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui, viceversa, l’evento (lesivo n.d.r.) fosse ricollegabile alla circolazione dei veicoli durante la corsa, in quanto in tal caso la responsabilità sarebbe invece riconducibile all’operato delle forze di polizia» Tribunale L’Aquila del 16.02.16 n. 129 in una causa di risarcimento del danno a seguito di illecito penale (nello specifico lesioni gravissime colpose) subito da un atleta durante una gara ciclistica il quale, dopo aver perduto il controllo del mezzo, aveva colliso con un auto parcheggiata lateralmente il manto stradale in una zona priva di vie di fuga, della quale non era stata richiesta la rimozione da parte dell’organizzatore.

Infatti «in tema di responsabilità di sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: rally di montagna) hanno l’obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza» (Cass. Sez.IV n. 35326 del 3.07.2008).

Conforme Cass. Sez. IV n. 27304/2017 che ha confermato la responsabilità per omicidio colposo dell’organizzatore di una manifestazione automobilistica per il decesso di un pilota a seguito di un urto con una grande quercia posta esternamente pochi metri di distanza dalla carreggiata e priva di barriere di protezione, in difformità delle prescrizioni del verbale di collaudo tecnico. L’organizzatore si era difeso sottolineando come una pattuglia della Polizia Stradale avesse effettuato un sopralluogo poco prima dell’inizio della manifestazione, avesse notato la sudetta pianta priva di rotoballe o altre protezioni e non avesse avanzato alcuna osservazione al riguardo.

La Corte ha ritenuto irrilevante tale dato in quanto «il controllo della Polizia potrebbe non essere completo o perché non a conoscenza di tutti i pericoli (ad esempio che partecipavano al rally auto a trazione posteriore, per loro natura meno stabili) o perché priva della possibilità di svolgere un esame approfondito e che, comunque, un eventuale errore di valutazione degli agenti della Polizia stradale non scriminerebbe il titolare della posizione di garanzia».